Regime contabile Individuale con contabilità ordinaria

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REGIME CONTABILE

Regime con contabilità ordinaria

REQUISITI

I professionisti, a prescindre dall'ammontare dei compensi,
possono rientrare in questo regime solo a seguito di opzione
da comunicare all'Agenzia delle Entrate.

ADEMPIMENTI CONTABILI
AI FINI
IVA E IIDD

Registrazioni ai fini IIDD

Sono tenuti a rilevare in apposito registro cronologico, secondo l'ordine cronologico,
le seguenti operazioni:

  • incassi di fatture ed eventuali ricavi fuori ambito IVA, avvenuti
    con il "criterio di per cassa";
  • pagamenti di fatture e costi fuori ambito IVA, avvenuti con il "criterio di cassa";
  • le quote di ammortamento annue dei cespiti presenti nel registro dei beni
    ammortizzabili o nel registro cronologico.

Registrazioni ai fini IVA

Fatture Emesse

Emissione della fattura entro il giorno di effettuazione della prestazione
o nel giorno dell'incasso.
Le fatture devono essere registrate nel registro delle fatture di vendita
entro 15 giorni dalla data di emissione.

Fatture Acquisto

Devono essere registrate in ordine di ricevimento e registrate anteriormente
alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato
il diritto alla detrazione della relativa IVA.

DETERMINAZIONE
REDDITO
IMPONIBILE
ed IVA

Determinazione
dell' IVA a debito

L'IVA viene calcolata periodicamente in modo analitico
sulla base delle registrazioni contabili (o delle annotazioni, per il regime semplificato):
differenza tra IVA a debito (derivante dalle fatture emesse) e
IVA a credito (derivante dalle fatture di acquisto).

Determinazione
del reddito

Avviene in modo analitico, secondo il principio di cassa,
in base alla differenza tra i compensi incassati e
le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della professione.

VERSAMENTI
DELLE IMPOSTE

Versamenti IIDD

Sono tenuti al versamento dell'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
e dell'IRAP (*) (Imposta regionale sulle attività produttive).

Il reddito professionale concorre alla formazione del reddito complessivo
della persona fisica, la cui tassazione avviene in base alle norme previste
dal D.P.R. 22/12/1986, n.917.
Si è tenuti al versamento dell'imposta, eventualmente dovuta:

  • del saldo dell'anno precedente, entro il 16/06 di ogni anno;
  • del primo acconto per l'anno in corso, entro il 16/06 di ogni anno;
  • del secondo acconto per l'anno in corso, entro il 30/11.

L'Irap (*) eventualmente dovuta viene determinata sulla base
di quanto stabilito dal D.Lgs. 15/12/1997, n.446.
Si è tenuti al versamento:

  • del saldo dell'anno precedente, entro il 16/06 di ogni anno
  • del primo acconto per l'anno in corso, entro il 20/06 di ogni anno
  • del secondo acconto per l'anno in corso, entro il 30/11

Liquidazioni periodiche IVA

La liquidazione IVA dev'essere effettuata mensilmente o trimestralmente;
è obbligatorio effettuare la liquidazione con periodicità mensile se:
il primo anno d'attività si presume che si verifichi

o nell'anno precedente si è verificato un volume d'affari superiore a € 309.874,14.
Se dalle liquidazioni periodiche risulta un IVA a debito,
questa dev'essere versata mensilmente o trimestralmente.

L'eventuale versamento mensile dell'IVA a debito
deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

L'eventuale versamento trimestrale dell'IVA a debito
dev'essere effettuato entro il

  • 16 maggio (per il primo trim.);
  • 16 agosto (per il secondo trim.);
  • 16 novembre (per il terzo trim.);
  • 16 marzo o con il Modello UNICO dell'anno in corso (per il quarto trim.).
Se la liquidazione è trimestrale, sull'importo versato è dovuto un interesse dell'1%.

DICHIARAZIONI PERIODICHE

Comunicazione IVA

Dev'essere presentata entro il mese di febbraio di ogni anno.

Presentazione elenchi clienti/fornitori

Devono essere presentati entro il mese di aprile di ogni anno.

Modello UNICO

Dichiarazione IVA

Sono soggetti alla presentazione secondo le modalità e i termini previsti dal D.P.R. 633/1972 e il D.P.R. 322/1998.

Dichiarazione redditi

Sono soggetti alla presentazione secondo le modalità previste dal D.P.R. 917/1986 e secondo i termini previsti dal D.P.R. 435/2001.

Dichiarazione IRAP

Sono soggetti alla presentazione (*) secondo le modalità previste dal D. Lgs. 446/1997 e secondo i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Modello 770 semplificato

Dev'essere presentato da tutti i soggetti che nell'anno d'imposta precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

REGISTRI

IVA Vendite

E' obbligatorio.

IVA Acquisti

E' obbligatorio.

Altri

 

Cronologico

E' obbligatorio.

Beni Ammortizzabili

Non è obbligatorio, purchè le quote di ammortamento annue siano riportate sul registro IVA acquisti.

* In merito all'assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo prodotto da professionisti è opportuno rinviare ad un'approfondita analisi delle singole fattispecie.

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