D.M. 14 maggio 1991, n. 232 Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.
(suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2 agosto 1991)

TARIFFE PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 51-76

Art. 51-76

Art. 51 - Inventari ex novo.

  1. Gli onorari, indicati nella tabella B si applicano nel caso che l’inventario venga redatto sulla scorta di analoghi atti precedenti.
  2. Qualora l’inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati del30%.

Art. 52 - Inventari di immobili in particolare stato di vetustà.

  1. Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari possono essere aumentati del 20%.

Art. 53 - Inventari di terreni adibiti a particolari coltivazioni

  1. Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti a vivaio, nestaiola e piantonaio possono essere aumentati fino all’80% della misura prevista per le colture arboree specializzate.

Art. 54 - Inventari relativi ad industrie.

  1. La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad industrie in genere nonché ad attrezzature, macchinari, materie prime e prodotti, deve essere compensata a vacazione.

Art.55 - Inventari di beni situati in località diverse.

  1. Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna siano frazionati o staccati, perché posti in località diverse, le tariffe previste si applicano per ogni singolo bene.

 

Terza categoria - Onorari valutati secondo la percentuale dei valori e dei costi.

Parte 1 - Onorari per stime.

Sezione 1 - Stima dei beni immobili.

Art. 56 - Tipi di stima.

  1. Le stime di beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore ( trasformazione, surrogazione ecc. ) .
  2. Le stime possono essere:

a basso contenuto metodologico: viene formulata attraverso la semplice enunciazione del valore dell’immobile sulla base dei soli elementi essenziali che lo determinano;

a medio contenuto metodologico viene formulata attraverso l’illustrazione della procedura adottata ( sintetiche di vario tipo, ecc. ) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti o dei fattori produttivi, ecc. ) che non abbiano richiesto indagini particolareggiate.

  1. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare;

d elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso l’illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata ( sintetiche di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici ) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti e dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc. ) che abbiano richiesto indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse.

  1. La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore da determinare.

Art. 57 - Compensi.

  1. Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario come da tabella C.
  2. I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono compensati a parte.
  3. Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori di cui agli artt. 6 e 7.
  4. Qualora la stima si riferisca ad epoca precedente a quella dell’incarico, l’onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà dell’indagine storica.
  5. Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli immobili.

Art. 58 - Immobili in particolari condizioni.

  1. Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della tabella C possono essere maggiorati del 30%.

Art. 59 - Stime di immobili diversi.

  1. Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella C va applicata sul valore di ciascuna di esse.

 

Sezione 2 - Stima di miglioramenti fondiari.

Art. 60 - Compensi.

  1. La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione è compensata secondo la tabella che segue:

I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

  1. Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza, l’onorario è stabilito come segue:
  1. in base all’incremento di valore del fondo: si applica l’onorario di cui alla tabella C al valore del fondo migliorato, aumentato del 60%;
  2. in base all’incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano gli onorari della tabella C al Bf prima della trasformazione moltiplicato per 25.

 

Sezione 3 - Stime per espropriazione.

Art. 61 - Compensi.

  1. Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre distinguere due casi:

1° caso: espropriazione totale del fondo;

2° caso espropriazione parziale del fondo per la quale si rende necessaria la stima differenziale.

  1. Nel primo caso l’onorario si determina applicando le percentuali previste nella tabella C ai singoli valori stimati ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo caso l’onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore del fondo prima dell’occupazione ed al valore del fondo residuo dopo l’occupazione; in quest’ultimo caso ridotte nella misura variabile dal 30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda stima.
  2. Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione dei frutti pendenti, dei soprassuoli - quando questi non siano stati compresi nel valore del fondo - quella relativa ai mancati redditi dei terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonché la stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti all’avente causa in conseguenza dell’esproprio o della costruzione delle opere.
  3. Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti, verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative tabelle.
  4. Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento dell’occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella B, diminuite del 50%.
  5. L’onorario conseguente alle suddette prestazioni, ai sensi dell’ultimo comma del precedente art. 57, deve essere sempre calcolato sugli indennizzi riportati all’attualità.

 

Sezione 4 - Stime per divisioni patrimoniali.

Art. 62 - Compensi per divisioni e formazione di quote.

  1. Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio, senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio (tab. C).
  2. Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata eseguita da altro perito.
  3. Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo condividente, in caso di estromissione con assegnazione di quota.
  4. Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio, gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.

Art. 63 - Compensi per operazioni di confinazione.

  1. Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo la tabella A, come previsto dall’art. 39.

Art. 64 - Esame e parere sui progetti divisionali già eseguiti.

  1. L’esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono compensati in misura del 20% dell’onorario relativo al valore del progetto esaminato.

 

Sezione 5 - Stima di fabbricati industriali e macchinari.

Art. 65 - Compensi.

  1. Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie e relativi macchinari, nonché di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, che non formino completamento necessario di un’azienda agricola, sono quelli previsti dalla tabella C maggiorate del 20%.

 

Sezione 6 - Determinazione dei valori locativi.

Art. 66 - Compensi.

  1. Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli immobili sono compensate nelle seguenti misure:

sul canone di affitto annuo fino a L. 1.000.000 9%

sul canone di affitto annuo fino a L. 3.000.000 6%

sul canone di affitto annuo fino a L. 5.000.000 e oltre 4%

per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

 

Sezione 7 - Stime forestali.

Art. 67 - Stime forestali e di colture arboree da legno.

  1. Dette stime possono riguardare:
  1. valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo ( subito dopo il taglio ) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
  2. valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra e del soprassuolo;
  3. valore del soprassuolo.
  1. Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella tabella C oltre il rimborso spese di cui all’art. 7.

Art. 68 - Progetti di taglio ( o di utilizzazione forestale ).

  1. Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata" delle piante da abbattere ( per l’alto fusto ) ed alla scelta delle "aree di saggio" ( per il ceduo ), determina la massa legnosa ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.
  2. Per tali lavori competono al professionista, oltre i rimborsi di cui all’art. 7, gli onorari di cui alla tabella D.
  3. La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo le relative tariffe ( art. 47 ).

 

Sezione 8 - Stima di scorte e di frutti pendenti.

Art. 69 - Compensi.

  1. Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono compensate secondo la tabella che segue:

 

Sezione 8 - Stima della servitù prediale.

Art. 70 - Compensi

  1. Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù prediali ( di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotto, di teleferiche, di maceri, ecc. ) si calcolano applicando all’indennizzo totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni vari e quant’altro, le seguenti aliquote percentuali: Tabella
  2. I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

Art. 71 - Stime dei diritti reali di godimento.

  1. Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale dei diritti reali di godimento ( usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime o canoni, livelli, ecc. ) o del valore di immobili al netto dei diritti di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando al valore stimato i compensi previsti dalla tabella C, maggiorati del 50%.
  2. Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l’onorario è il seguente: Tabella
  3. I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione lineare.

 

Sezione 10 - Stima delle acque.

Art. 72 - Compensi.

  1. Quando la stima è volta a determinare il prezzo d’uso delle acque in perpetuo o per un numero determinato di anni, l’onorario va calcolato in base alla tabella D.
  2. Quando invece la stima è legata all’utilizzazione delle acque e quindi all’incremento di reddito fondiario, l’onorario va calcolato come al precedente art. 60.

 

Sezione 11 - Stima dei prodotti agricoli.

Art. 73 - Compensi.

  1. Le stime che anno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli, con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall’art. 74, anche quando formino incarico a sé stante, sono compensate applicando al valore stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella D.
  2. Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono aumentate del 50%.
  3. I compensi della tabella D non sono comprensivi delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.

Art. 74 - Stima dei tabacchi.

  1. Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di L.4.000 per i tabacchi levantini e di L.3.000 per i tabacchi americani chiari ( Virginia Bright, Burlay, Maryland ) e per i tabacchi americani scuri ( Kentucky, ecc. ).
  2. Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore, spetta un compenso di L.5.000 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.
  3. Per l’assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un compenso minimo di L.150.000 per partite fino a 100 quintali e per le quantità eccedenti l’1% dell’importo del tabacco periziato, oltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.
  4. Per l’assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull’importo globale del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l’eccedenza, un compenso dell’1,50%.

 

Sezione 12 - Stima dei soprassuoli.

Art. 75 - Compensi.

  1. Le stime che anno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella C aumentate dell’80%.
  2. Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto e sue pertinenze ( fabbricati, serre, impianti irrigui, ecc. ) l’onorario va calcolato ai sensi dell’art. 57 ( tab. C ).

 

Sezione 13 - Liquidazione di danni.

Art. 76 - Contenuto e compensi.

1. Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte, a vacazione, il compenso è il seguente:

  1. Grandine: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione dei danni causati dalla grandine vanno compensate in relazione al capitale assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo la tabella seguente:
    Tabella

Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

  1. Danneggiamenti per cause varie:

gli onorari per le stime relative a danneggiamenti ( agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate, ceneri in generale, ecc. ) si determinano nelle seguenti misure sul valore del danno stimato:

Tabella
Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

  1. Incendio: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono compensati nella misura indicata dalla tabella C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili e dal 1° capoverso dell’art. 69 per le scorte e frutti pendenti.
  2. Danni a beni di varia natura: qualora la valutazione del danno si riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comporti indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lett. b);
  3. Per i danni a prodotti agricoli: immagazzinati o trasportati gli onorari sono quelli previsti dalla tab. D, aumentati del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motiva.
Art. 51-76

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