D.M. 14 maggio 1991, n. 232 Approvazione
delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio
nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale
della categoria.
(suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2 agosto 1991)
TARIFFE PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Art. 51-76
Art. 51 - Inventari ex novo.
- Gli onorari, indicati nella tabella B
si applicano nel caso che l’inventario venga redatto sulla scorta di
analoghi atti precedenti.
- Qualora l’inventario sia da impostarsi ex novo gli onorari sono aumentati
del30%.
Art. 52 - Inventari di immobili in particolare
stato di vetustà.
- Qualora i fabbricati siano in particolare stato di vetustà gli onorari
possono essere aumentati del 20%.
Art. 53 - Inventari di terreni adibiti a particolari
coltivazioni
- Gli onorari per consegna, riconsegna e bilanci di terreni adibiti
a vivaio, nestaiola e piantonaio possono essere aumentati fino all’80%
della misura prevista per le colture arboree specializzate.
Art. 54 - Inventari relativi ad industrie.
- La compilazione di inventari di consegna e riconsegna relativi ad
industrie in genere nonché ad attrezzature, macchinari, materie prime
e prodotti, deve essere compensata a vacazione.
Art.55 - Inventari di beni situati in località
diverse.
- Nel caso in cui i beni oggetto di inventari di consegna e riconsegna
siano frazionati o staccati, perché posti in località diverse, le tariffe
previste si applicano per ogni singolo bene.
Terza categoria - Onorari valutati secondo la percentuale
dei valori e dei costi.
Parte 1 - Onorari per stime.
Sezione 1 - Stima dei beni immobili.
Art. 56 - Tipi di stima.
- Le stime di beni immobili possono essere finalizzate alla determinazione
del valore di mercato, di costo e/o di altri tipi di valore ( trasformazione,
surrogazione ecc. ) .
- Le stime possono essere:
a basso contenuto metodologico: viene formulata attraverso
la semplice enunciazione del valore dell’immobile sulla base dei soli
elementi essenziali che lo determinano;
a medio contenuto metodologico viene formulata attraverso
l’illustrazione della procedura adottata ( sintetiche di vario tipo,
ecc. ) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti
o dei fattori produttivi, ecc. ) che non abbiano richiesto indagini
particolareggiate.
- La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene
da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore
da determinare;
d elevato contenuto metodologico: viene formulata attraverso
l’illustrazione dettagliata della procedura estimativa adottata ( sintetiche
di vario tipo, analitica o per capitalizzazione, mediante modelli statistici
) sulla base di dati elementari ( prezzi di mercato, dei prodotti e
dei fattori produttivi, variabili indipendenti, ecc. ) che abbiano richiesto
indagini particolareggiate ed elaborazioni complesse.
- La stima deve essere comunque corredata dalla descrizione del bene
da stimare e da tutti gli elementi che abbiano influenza sul valore
da determinare.
Art. 57 - Compensi.
- Per la stima di beni immobili al professionista spetta un onorario
come da tabella C.
- I rilievi, la redazione di tipi planimetrici o disegni, ecc. vengono
compensati a parte.
- Agli onorari vanno aggiunti i rimborsi delle spese ed i compensi accessori
di cui agli artt. 6 e 7.
- Qualora la stima si riferisca ad epoca precedente a quella dell’incarico,
l’onorario può essere maggiorato fino al 50% in relazione alla difficoltà
dell’indagine storica.
- Tale onorario deve essere sempre riferito al valore attuale degli
immobili.
Art. 58 - Immobili in particolari condizioni.
- Per i beni immobili di colle o montagna, in condizioni di stima laboriosa
e disagevole per i terreni molto frazionati, di natura e produttività
varie, o differenziati dal tipo ordinario della zona, gli onorari della
tabella C possono essere maggiorati del
30%.
Art. 59 - Stime di immobili diversi.
- Qualora il patrimonio da stimare risulti costituito da diverse unità
che debbano essere valutate separatamente, la tariffa di cui alla tabella
C va applicata sul valore di ciascuna di esse.
Sezione 2 - Stima di miglioramenti fondiari.
Art. 60 - Compensi.
- La stima dei miglioramenti fondiari in base al costo di riproduzione
è compensata secondo la tabella che segue:
I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione
lineare.
- Qualora venga richiesto un giudizio di convenienza, l’onorario è stabilito
come segue:
- in base all’incremento di valore del fondo: si applica l’onorario
di cui alla tabella C al valore del fondo
migliorato, aumentato del 60%;
- in base all’incremento del reddito o di altri indicatori: si applicano
gli onorari della tabella C al Bf prima
della trasformazione moltiplicato per 25.
Sezione 3 - Stime per espropriazione.
Art. 61 - Compensi.
- Nelle stime per determinare le indennità di espropriazione occorre
distinguere due casi:
1° caso: espropriazione totale del fondo;
2° caso espropriazione parziale del fondo per la quale
si rende necessaria la stima differenziale.
- Nel primo caso l’onorario si determina applicando le percentuali previste
nella tabella C ai singoli valori stimati
ai fini della determinazione della indennità di esproprio; nel secondo
caso l’onorario si determina applicando le percentuali stesse al valore
del fondo prima dell’occupazione ed al valore del fondo residuo dopo
l’occupazione; in quest’ultimo caso ridotte nella misura variabile dal
30 al 50% in funzione della maggiore o minore difficoltà di questa seconda
stima.
- Sono compensati a parte, secondo le rispettive tabelle: la valutazione
dei frutti pendenti, dei soprassuoli - quando questi non siano stati
compresi nel valore del fondo - quella relativa ai mancati redditi dei
terreni occupati per il periodo di occupazione temporanea, nonché la
stima degli altri eventuali risarcimenti che dovessero essere corrisposti
all’avente causa in conseguenza dell’esproprio o della costruzione delle
opere.
- Sono compensate a parte anche le prestazioni necessarie per frazionamenti,
verifiche da compiere, ricerche catastali e simili, in base alle relative
tabelle.
- Per i verbali di consistenza da redigersi in contraddittorio al momento
dell’occupazione, si applicano le tariffe di cui alla tabella
B, diminuite del 50%.
- L’onorario conseguente alle suddette prestazioni, ai sensi dell’ultimo
comma del precedente art. 57, deve essere sempre calcolato sugli indennizzi
riportati all’attualità.
Sezione 4 - Stime per divisioni patrimoniali.
Art. 62 - Compensi per divisioni e formazione
di quote.
- Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali, si determinano
con le percentuali stabilite per la stima delle singole parti del patrimonio,
senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del
patrimonio (tab. C).
- Oltre agli onorari di cui sopra al professionista spetta, per la formazione
delle quote, il 30% delle competenze suddette, riferito al valore di
ogni singolo lotto nel caso che la stima sia stata eseguita dal professionista
che procede alla divisione; il 50% nel caso che la divisione sia stata
eseguita da altro perito.
- Gli onorari di cui sopra valgono anche per un singolo condividente,
in caso di estromissione con assegnazione di quota.
- Se le operazioni divisionali vengono eseguite in contraddittorio,
gli onorari possono essere aumentati fino al 50%.
Art. 63 - Compensi per operazioni di confinazione.
- Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai
committenti durante le operazioni di divisione, sono compensate secondo
la tabella A, come previsto dall’art. 39.
Art. 64 - Esame e parere sui progetti divisionali
già eseguiti.
- L’esame e il parere su di un progetto di divisione patrimoniale già
redatto da altro professionista, seguito da relazione critica, sono
compensati in misura del 20% dell’onorario relativo al valore del progetto
esaminato.
Sezione 5 - Stima di fabbricati industriali e macchinari.
Art. 65 - Compensi.
- Gli onorari relativi alla stima di fabbricati per industrie agrarie
e relativi macchinari, nonché di fabbricati per la manipolazione di
prodotti del suolo, che non formino completamento necessario di un’azienda
agricola, sono quelli previsti dalla tabella
C maggiorate del 20%.
Sezione 6 - Determinazione dei valori locativi.
Art. 66 - Compensi.
- Le stime per determinare il valore locativo o canone di affitto degli
immobili sono compensate nelle seguenti misure:
sul canone di affitto annuo fino a L. 1.000.000 9%
sul canone di affitto annuo fino a L. 3.000.000 6%
sul canone di affitto annuo fino a L. 5.000.000 e oltre
4%
per valori intermedi si procede per interpolazione
lineare.
Sezione 7 - Stime forestali.
Art. 67 - Stime forestali e di colture arboree
da legno.
- Dette stime possono riguardare:
- valore del capitale terra, cioè del fondo privo di soprassuolo ( subito
dopo il taglio ) ma disposto alla rinnovazione del bosco, dovendosi
ritenere perpetuamente ripetuta in avvenire la coltura forestale;
- valore del bosco, cioè del complesso risultante dal capitale terra
e del soprassuolo;
- valore del soprassuolo.
- Per dette stime spettano al professionista gli onorari riportati nella
tabella C oltre il rimborso spese di cui
all’art. 7.
Art. 68 - Progetti di taglio ( o di utilizzazione
forestale ).
- Il professionista, dopo aver provveduto alla "martellata"
delle piante da abbattere ( per l’alto fusto ) ed alla scelta delle
"aree di saggio" ( per il ceduo ), determina la massa legnosa
ritraibile, la sua ripartizione nei vari assortimenti, il prezzo di
macchiatico, il valore complessivo del lotto, il tutto accompagnato
dalla relazione tecnica e dal capitolato di taglio.
- Per tali lavori competono al professionista, oltre i rimborsi di cui
all’art. 7, gli onorari di cui alla tabella
D.
- La valutazione dei prodotti secondari del bosco è compensata secondo
le relative tariffe ( art. 47 ).
Sezione 8 - Stima di scorte e di frutti pendenti.
Art. 69 - Compensi.
- Le stime delle scorte vive, delle morte e dei frutti pendenti vengono
compensate secondo la tabella che segue:
Sezione 8 - Stima della servitù prediale.
Art. 70 - Compensi
- Gli onorari spettanti al professionista per la stima delle servitù
prediali ( di passaggio, di acquedotto, di metanodotto, di elettrodotto,
di teleferiche, di maceri, ecc. ) si calcolano applicando all’indennizzo
totale, risultante dalla somma degli indennizzi per diminuzione di valore
del fondo, per il valore della striscia soggetta a servitù, per danni
vari e quant’altro, le seguenti aliquote percentuali: Tabella
- I compensi per valori intermedi vanno calcolati per interpolazione
lineare.
Art. 71 - Stime dei diritti reali di godimento.
- Quando la stima ha per oggetto la determinazione del valore capitale
dei diritti reali di godimento ( usufrutto, vitalizio, enfiteusi, decime
o canoni, livelli, ecc. ) o del valore di immobili al netto dei diritti
di cui sopra, gli onorari del professionista sono determinati applicando
al valore stimato i compensi previsti dalla tabella
C, maggiorati del 50%.
- Qualora, invece, la stima abbia per oggetto la determinazione di un
canone annuo di usufrutto, vitalizio o similari, l’onorario è il seguente:
Tabella
- I compensi per i valori intermedi vanno calcolati per interpolazione
lineare.
Sezione 10 - Stima delle acque.
Art. 72 - Compensi.
- Quando la stima è volta a determinare il prezzo d’uso delle acque
in perpetuo o per un numero determinato di anni, l’onorario va calcolato
in base alla tabella D.
- Quando invece la stima è legata all’utilizzazione delle acque e quindi
all’incremento di reddito fondiario, l’onorario va calcolato come al
precedente art. 60.
Sezione 11 - Stima dei prodotti agricoli.
Art. 73 - Compensi.
- Le stime che anno per oggetto la valutazione dei prodotti agricoli,
con eccezione della stima dei tabacchi disciplinata dall’art. 74, anche
quando formino incarico a sé stante, sono compensate applicando al valore
stimato le aliquote percentuali di cui alla tabella
D.
- Quando la stima è particolareggiata le percentuali di cui sopra vengono
aumentate del 50%.
- I compensi della tabella D non sono comprensivi
delle eventuali operazioni di misurazioni e sopralluoghi.
Art. 74 - Stima dei tabacchi.
- Per la stima dei tabacchi secchi allo stato sciolto, da consegnare
secondo le norme CEE alle ditte trasformatrici, spetta al professionista
un compenso per quintale di peso lordo, al netto degli involucri, di
L.4.000 per i tabacchi levantini e di L.3.000 per i tabacchi americani
chiari ( Virginia Bright, Burlay, Maryland ) e per i tabacchi americani
scuri ( Kentucky, ecc. ).
- Per la classifica del tabacco in colli nel magazzino del trasformatore,
spetta un compenso di L.5.000 ogni quintale, esclusi i frasami, oltre
il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale pernottamento.
- Per l’assistenza davanti ad una commissione di perizia, spetta un
compenso minimo di L.150.000 per partite fino a 100 quintali e per le
quantità eccedenti l’1% dell’importo del tabacco periziato, oltre il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto ed eventuale pernottamento.
- Per l’assistenza tecnica alla lavorazione e stivaggio sino alla consegna
del prodotto, escluse le operazioni di perizia e di classifica, spetta
per i primi 100 quintali un compenso del 2,50% sull’importo globale
del tabacco liquidato dalla commissione di perizia e, per l’eccedenza,
un compenso dell’1,50%.
Sezione 12 - Stima dei soprassuoli.
Art. 75 - Compensi.
- Le stime che anno per oggetto la valutazione del solo soprassuolo
vanno compensate con le percentuali di cui alla tabella
C aumentate dell’80%.
- Qualora la stima venga richiesta anche per il terreno di impianto
e sue pertinenze ( fabbricati, serre, impianti irrigui, ecc. ) l’onorario
va calcolato ai sensi dell’art. 57 ( tab. C
).
Sezione 13 - Liquidazione di danni.
Art. 76 - Contenuto e compensi.
1. Oltre i rilievi, calcoli, ecc., da computare a parte,
a vacazione, il compenso è il seguente:
- Grandine: le prestazioni del professionista per la stima e liquidazione
dei danni causati dalla grandine vanno compensate in relazione al capitale
assicurato, riferito al valore intero e al danno liquidato, secondo
la tabella seguente:
Tabella
Per valori intermedi si procede per interpolazione
lineare.
- Danneggiamenti per cause varie:
gli onorari per le stime relative a danneggiamenti
( agenti atmosferici, gas tossici, prodotti antiparassitari, acque inquinate,
ceneri in generale, ecc. ) si determinano nelle seguenti misure sul
valore del danno stimato:
Tabella
Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
- Incendio: per le stime dei danni causati da incendio gli onorari vengono
compensati nella misura indicata dalla tabella
C per stima a medio contenuto metodologico per beni immobili e dal
1° capoverso dell’art. 69 per le scorte e frutti pendenti.
- Danni a beni di varia natura: qualora la valutazione del danno si
riferisca a colture vivaistiche e/o ortofrutticole, o comunque comporti
indagini laboriose, dovute alla particolarità del bene, gli onorari
possono essere aumentati del 30% con riferimento a quelli della lett.
b);
- Per i danni a prodotti agricoli: immagazzinati o trasportati gli onorari
sono quelli previsti dalla tab. D, aumentati
del 50% nel caso la stima sia accompagnata da una relazione motiva.
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