D.M. 14 maggio 1991, n. 232 Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria.
(suppl. ord. alla G.U. n. 180 del 2 agosto 1991)

TARIFFE PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 30-50

Art. 30-50

 

Seconda categoria - Onorari valutati in relazione all’estensione, alla misura o alla quantità.

Sezione I - Lavori topografici.

Art. 30 - Generalità.

  1. Sono comprese in questa sezione tutte le prestazioni relative :
  1. al rilevamento e alla misura di terreni, abitati, fabbricati e altre opere ;
  2. al frazionamento di terreni e fabbricati, sia che rappresentino lavoro preliminare o ausiliario di altre prestazioni, sia che riguardino incarico di carattere autonomo ;
  3. ai tracciamenti ;
  4. alle livellazioni.

 

Art. 31 - Rilevamento di terreni. Compensi in genere.

  1. Gli onorari relativi al rilevamento, sono stabiliti dall’allegata tabella A
  2. In aggiunta a tali onorari spetta l’indennità integrativa di vacazione per il tempo necessario alle operazioni di campagna ed alle operazioni fuori sede svolte dai collaboratori.
  3. Per l’applicazione della citata tabella i terreni da rilevare vengono distinti nelle seguenti classi :
  • Prima classe :terreni nudi o poco alberati, nei quali è scarsa la presenza di fabbricati, strade, corsi d’acqua, ecc. ;
  • Seconda classe :terreni alberati o paludosi, oppure con una maggior presenza di fabbricati, strade, corsi d’acqua, ecc. ;
  • Terza classe :accidentati o scoscesi, di difficile accesso, con molti fabbricati, strade, corsi d’acqua, boscosi, vitati, investiti a frutteti o fittamente cespugliati.
  1. Ogni classe si divide nelle seguenti sottoclassi :
  1. pianura ;
  2. collina ;
  3. montagna.

 

Art. 32 - Formazione di planimetria.

  1. Per la redazione di planimetrie di terreni e centri abitati partendo da rilievi originali e per la redazione di tipi di frazionamento con l’indicazione di strade, piazze e spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, il compenso previsto dalla tabella A per i rilievi tacheometrici, viene aumentato del 50%.
  2. Detto compenso può essere ridotto al 50% qualora per la redazione delle suindicate planimetrie vengano utilizzate planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto.

 

Art. 33 - Piani e tipi particellari.

  1. Se viene richiesta la formazione di piani o tipi particellari, frazionamenti, sempre desunti da rilievi originali, i compensi di cui alla tabella A, per i rilievi tacheometrici, possono essere aumentati fino al 100%.
  2. Per le aree fabbricabili ricadenti nei centri abitati, la formazione di tipi ed il computo delle superfici vengono compensati a discrezione.
  3. In caso lottizzazione se vengono richieste descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento per atti di trasferimento ecc., l’aumento di cui al primo comma è fissato a discrezione.
  4. L’individuazione di particelle, con l’indicazione dei confini di proprietà e del tipo di coltura, viene compensata a parte in ragione di L. 4.000 per particella.

 

Art. 34 - Rilievi di strisce per tracciati stradali, canali acquedotti e simili.

  1. Anche ai rilievi e disegni di strisce di terreno per studi e progetti di tracciati stradali, canali, acquedotti, elettrodotti e simili, sono applicabili i compensi della tabella A, relativi ai rilievi tacheometrici, con un aumento del 20%, computando la estensione della striscia rilevata in base ad una larghezza non minore di metri 30.

 

Art. 35 - Tracciamenti con picchettazione.

  1. I tracciamenti con picchettazione di linee elettriche, acquedotti, teleferiche, riferibili alla tabella A, comprendono i calcoli relativi alla compilazione del profilo longitudinale e delle planimetrie, nonché i relativi disegni, quotati in scala.

 

Art. 36 - Tracciamenti di strade, canali e simili.

  1. I tracciamenti di strade canali e simili in base a progetto, secondo l’indicazione della tabella A, comprendono l’apposizione dei picchetti, la livellazione tacheometrica dell’asse, la picchettazione delle curve, la misura in andata e ritorno, il disegno del profilo longitudinale quotato in scala.

 

Art. 37 - Contenuto dei rilievi e dei disegni.

  1. Il rilievo ed il disegno di strade o canali esistenti, di cui fa menzione la tabella A, comprende il rilievo planimetrico e altimetrico, eseguito con strumenti idonei, del tracciato e delle sezioni trasversali, in scala appropriata.

 

Art. 38 - Livellazioni.

  1. Le livellazioni di cui alla tabella A, sono quelle sviluppate lungo tracciati prestabiliti, eseguite in andata e ritorno, a titolo di controllo, con tolleranza di errore non superiore a 2 mm per chilometro per quelle di precisione e 3 cm per chilometro per quelle tecniche.

 

Art. 39 - Canneggiata.

  1. La canneggiata eseguita con triplometro, e le misurazioni, eseguite con nastro metrico, controllate in andata e in ritorno, sono compensate in base alla tabella A, qualora la pendenza del terreno non superi il 40%.
  2. Se la pendenza supera il 40% il compenso può essere maggiorato fino al 100%.

 

Art. 40 - Rilevamento e rappresentazione grafica di fabbricati.

  1. Il rilevamento e la rappresentazione grafica di piante, sezioni verticali e prospetti di fabbricati sono retribuiti in base ai metri quadrati di superficie rilevata, e graficamente rappresentata, in base alla seguente tabella:
  1. Per edifici con pianta complessa, con ambienti di varia forma e grandezza, tanto in piano che in elevazione, i compensi di cui sopra possono essere aumentati dal 50 al 100%.
  2. Detti compensi, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente comma, vengono ulteriormente aumentati del 50%, se la rappresentazione grafica delle planimetrie deve essere sviluppata nel modulario del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ove costituiscano documenti da allegare alle dichiarazioni di nuovi fabbricati, alle denunce della consistenza dei mutamenti nella destinazione dei fabbricati e degli altri immobili urbani, alle denunce di fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti ad imposta, alle domande di voltura per passaggi che danno luogo a frazionamento.

     

Art. 41 – Misurazione dei terreni.

1. La misura dei terreni, avente lo scopo di determinare la superficie con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle di delimitazione dei singoli appezzamenti, comprensiva del rilievo, della redazione del tipo e del calcolo della superficie, va compensata in base alla tabella seguente, fermo restando il compenso integrativo di cui all’ art. 29.

  1. I suddetti compensi possono essere variati:
  1. con un aumento fino al 30% per i terreni nei quali la visuale è ostacolata dalla vegetazione e per quelli intersecati da strade, canali, ecc.;
  2. con un aumento fino al 50% per i terreni difficilmente praticabili, perché accidentati, scoscesi, paludosi, ecc.

 

Frazionamenti.

Art. 42 – Frazionamenti e compensi.

  1. I frazionamenti dei terreni, gli atti di variazione, gli estratti e le visure catastali vanno compensati a vacazione, ivi compreso il tempo impiegato in studio dal professionista e dai suoi collaboratori.
  2. In particolare, per i frazionamenti, l’importo risultante è maggiorato di una quota fissa di L. 10.000 per ogni particella risultante dal frazionamento e da un compenso concordato in rapporto all’importanza e alla difficoltà del lavoro.

 

Rilievi di opere stradali e idrauliche.

Art. 43 – Compensi.

  1. I rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, anche connesse ad opere di miglioramento fondiario ed agrario, nonché la riproduzione degli stessi in scala idonea sono compensati in ragione del numero delle sezioni trasversali e per ciascuna delle stesse in base alla seguente tabella:
  2. Per un numero di sezioni intermedie si procede per interpolazione lineare.
  3. Per i profili longitudinali sono applicati gli onorari stabiliti per i rilievi planimetrici nell’allegata tabella A con un aumento del 20% computando l’estensione in base ad una lunghezza di mt. 30.

 

Sezione 2 – Miglioramenti agrari in generale.

Art. 44 – Compensi.

1. Per lo studio dei miglioramenti agrari in generale,che non dia luogo alla valutazione di costi, quali l’impianto di nuovi ordinamenti colturali, la sostituzione di alcuni fattori produttivi , i piani di miglioramento agrario e/o di valorizzazione aziendale, le competenze spettanti al professionista sono quelle previste dalla tabella che segue, con l’aggiunta di quelle spettanti per l’esecuzione eventuale di lavori topografici:

_ Fino a 10 ettari L. 200.000

_ da 10 a 20 ettari L. 18.000 per ettaro

_ da 20 a 50 ettari L. 15.000 per ettaro

_ oltre i 50 ettari L. 10.000 per ettaro

 

Sezione 3 - Classificazione dei terreni.

Art. 45 - Compensi.

  1. Nelle prestazioni inerenti alla formazione di Catasti per Consorzi di bonifica, di irrigazione, di Comunità montana e di miglioramento fondiario; per la determinazione delle qualità e classi di utenza, catastalmente delimitate, al professionista è corrisposto il seguente compenso: vedi Tabella

Per superfici intermedie si procede per interpolazione lineare.

  1. Lo studio di parametri da adottare per la ripartizione degli oneri è compensato a discrezione.
  2. Il classamento per superfici catastalmente delimitate è compensato secondo la tabella sopra indicata.
  3. La cartografia necessaria e i dati catastali occorrenti dovranno essere forniti dal committente; in caso diverso la spesa necessaria è retribuita a parte.

 

Sezione 4 - Assestamento Forestale.

Art. 46 - Compensi.

  1. Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendroauxometrici per rilievo diretto p per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa, l’onorario, ragguagliato ad ettaro di superficie lorda, è il seguente:
  1. boschi di alto fusto

Tabella

  1. Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
  2. Cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto.
  3. La tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l’alto fusto.
  4. Nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte a 2/3.
  5. Pascoli, terreni, agrari, incolti produttivi ed improduttivi descritti nel piano:

        per i primi 1.000/ha L. 1.000/ha

        per gli ettari successivi L. 700/ha

  1. Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini delle applicazioni delle precedenti tariffe anche se appartengono allo stesso proprietario.
  2. Qualora si tratti di revisione l’onorario è ridotto fino ad un massimo del20% in rapporto alla possibilità da parte del tecnico di usufruire di dati cartografici e particellari del piano scaduto.
  3. Eventuali altre prestazioni dirette del committente come elaborazioni meccanografiche, sono valutate di volta in volta in relazione all’effettivo vantaggio che il tecnico ne potrà trarre.
  4. La cartografia di piano è compensata a parte come segue:
  1. carta catastale: in scala 1: 10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche: da L.2.500 a L.4.000/ha di superficie da assestare.
  1. L’importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.

  1. Carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1: 10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche:

        da L.500 a L.1.000/ha della superficie catastale pianificata.

  1. Qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscono un unico elaborato: da L.3.000 a L.5.000/ha con le stesse modalità di applicazione di cui alla lettera a.
  2. Carte tematiche speciali ( vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali utilizzazioni ed esbosco ecc. ) preventivamente concordate; da L.1.000 a L.3.000/ha della superficie rappresentata per scala 1: 10.000 e da L.400 a L.1.200/ha per scala 1: 25.000, in funzione del tipo di lavoro richiesti.

10. Eventuali rilievi topografici particolari ( verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc. ) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito nella 2° classe Sezione 1° Tabella A.

11. Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all’originale sono compensate come indicato nell’art. 12.

12. Il personale di campagna coadiutore è a carico del committente.

Sezione 5 - Misurazione delle scorte morte.

Art. 47 - Compensi.

  1. Quando formi incarico a sé stante, oltre al rimborso delle spese di ogni natura, anche per il personale manuale di aiuto, per la sola misurazione in volume e trasformazioni in peso al professionista sono corrisposti i compensi di cui alla tabella che segue, oltre alle vacazioni integrative per sopralluoghi:

 

Sezione 6 - Consegne e riconsegne - Bilanci.

Art. 48 - Contenuto dell’incarico.

  1. Le operazioni di consegna e riconsegna comprendono i sopralluoghi in campagna, la redazione del verbale di consistenza con la descrizione del bene.

Art. 49 - Compensi.

  1. Oltre alle vacazioni integrative al professionista spettano i compensi di cui alla tabella B.
  2. La formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo è compensata a parte.
  3. Il personale coadiutore sulle operazioni di campagna necessarie per la compilazione dei verbali è a carico del committente.

Art. 50 - Planimetrie.

  1. Qualora il committente intenda che la planimetria non sia puramente indicativa ma venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta particolareggiata dei beni con indicazione risultante da misura degli appezzamenti e dei fabbricati, al professionista spettano le competenze previste per i lavori topografici.
Art. 30-50

torna su