ADEGUAMENTO DEI COMPENSI A VACAZIONE

DECRETO 3 settembre 1997, n. 478. Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali. (G.U. 14 gennaio 1998)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennitā ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunitā di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, č sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.

2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.

3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".

Art. 2.

1. L'art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232, č sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:

a) L. 55.000 per il professionista;

b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

(Seguono firme)

 

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