TITOLO
VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE
Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei
criteri per il rimborso delle spese
1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili
e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti
per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione
del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia
e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 60 - Restituzione di atti e documenti
1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i
documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione
degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso
delle spese sostenute.
2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine
invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti,
disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la
deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sen tire
le parti e di tentare la conciliazione.
TITOLO
VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - Già abilitati all'esercizio
professionale
1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che
hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano
attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della
professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai
territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322,
e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924,
n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze
agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto
agricolo e forestale di Vienna.
Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina
della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa
l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita
da leggi speciali.
Art. 63 - Regolamento di esecuzione
1. Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata
in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento
di esecuzione.
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