Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 60 - Restituzione di atti e documenti

1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sen tire le parti e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale

1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

Art. 63 - Regolamento di esecuzione

1. Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

 

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