Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO VI
IMPUGNAZIONI

Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato.

4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art. 56 - Irricevibilità del ricorso

1. É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

3. In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art. 57 - Decisione del ricorso

1. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art. 48, secondo comma.

3. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

7. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

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