TITOLO
V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Art. 37 - Responsabilità disciplinare
1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o
mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità
o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente
titolo.
Art. 38 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono:
- l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore
a quindici giorni e non superiore a due anni;
- la radiazione.
Art. 39 - Avvertimento
1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa
dal professionista e nel richiamo al l'osservanza dei suoi doveri; esso
è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità
ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine.
Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato
può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 40 - Censura
1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione
commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di
mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro
o la dignità professionale.
2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio
dell'ordine
Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale
1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere
inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale:
essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista
interessato.
2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano
di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: l'interdizione
dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il ricovero
in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente;
il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura
di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri
1, 2, 3 del codice penale; l'applicazione provvisoria di una pena accessoria
o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli
140 e 206 del codice penale.
3. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è
immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al
limite di durata stabilita dall'articolo 38.
4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale
restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla
presente legge.
Art. 42 - Radiazione
1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta
quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione
per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
- la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti
dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore
ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo
222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia
agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare
e giudizio penale
1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per
delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma
dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo
fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché
il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
Art. 44 - Fatti costituenti reato
1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio
ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della
Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Art. 45 - Prescrizione
1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque
anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli
158, 159, 160 del codice penale.
Art. 46 - Competenza
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio
dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere
disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al
consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.
3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del
capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio
disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.
Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare
1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42,
non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale
o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa,
può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato
a comparire dinanzi al consiglio.
4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione
dell'interessato è facoltativa.
Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare
1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore
il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio
i fatti per cui si procede.
2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede
in sua assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi della decisione e la decisione del consiglio.
5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non
essere luogo a provvedimento disciplinare".
Art. 49 - Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate,
entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore
della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la
corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché
al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei membri, il presidente del consiglio da notizia al consiglio
nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli
atti.
4. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se
autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce
al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di
astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per
la prosecuzione del procedimento.
Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine nazionale
1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile, in quanto applicabili.
2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione,
e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la
maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale
chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri
del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità
di iscrizione nell'albo.
Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione
o della sospensione
1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari
della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente
l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Art. 53 - Reiscrizione dei radiati
1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché
siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove
questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta
riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.
2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.
3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità
dalla data della reiscrizione.
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