Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 37 - Responsabilità disciplinare

1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

Art. 38 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
- la radiazione.

Art. 39 - Avvertimento

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo al l'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 40 - Censura

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine

Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale

1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale; l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di durata stabilita dall'articolo 38.

4. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

Art. 42 - Radiazione

1. La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:

- la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;
- il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Art. 44 - Fatti costituenti reato

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 45 - Prescrizione

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

Art. 46 - Competenza

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 49 - Notificazione delle decisioni

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio da notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

4. Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.

3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

Art. 53 - Reiscrizione dei radiati

1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

 

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