Legge n. 3 del 7 gen 1976 e
Legge n. 152 del 10 feb 1992.

(Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.)
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale

Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale
Testo coordinato.

SOMMARIO

TITOLO IV
ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti

1. L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione.

2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo

1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda

1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione: la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti

1. Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.

2. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.

3. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

4. Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.

2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m), essere sospeso.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quando applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 35 - Reiscrizione

1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

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