TITOLO
IV
ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Art. 30 - Contenuti dell'Albo e
suoi effetti
1. L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in
più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo
degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base
al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello
stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene
compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un
indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione.
2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'albo.
Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo
1. Per essere iscritti nell'albo è necessario:
- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore
agronomo o di dottore forestale;
- avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si
chiede di essere iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato
condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione
dall'albo.
Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda
1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla
presentazione della domanda di iscrizione: la deliberazione, adottata
su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto entro
il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro
i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26,
al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda
di iscrizione.
3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità
o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato
è stato invitato a comparire davanti al consiglio.
Art. 33 - Divieto di iscrizione in più
albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali
dei dottori agronomi e forestali.
2. Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale
e nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto è
tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio
dell'ordine entro sessanta giorni.
3. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno
conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti
prima dell'espatrio.
4. Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando
il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare,
ovvero è sospeso dall'albo.
Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto
d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale,
quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del primo comma dell'articolo 31.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento
dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m),
essere sospeso.
3. La sospensione per morosità non è soggetta a
limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio
dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente
i contributi dovuti.
4. Per il procedimento di cancellazione nonché per quello
di sospensione per morosità si osservano, in quando applicabili,
le norme previste per il procedimento disciplinare.
Art. 35 - Reiscrizione
1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione
quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto
il periodo di interruzione.
Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del
consiglio
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione,
cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di
trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio
nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario
ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello
del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché
al Ministero di grazia e giustizia.
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