TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI:
Art. 1. Titoli di dottore agronomo e di dottore
forestale
1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine
dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.
2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione i laureati della facoltà di agraria.
Art. 2. Attività professionali
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali
le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale,
le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità,
la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie,
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione
e la commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè
delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale,
di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali
non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra
estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle
piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura,
alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo,
compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi
alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie
e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi
dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè
dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse
agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi
artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del
Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare,
la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni
animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni,
espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e
forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e
la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro
attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione
e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle
associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di
fondi rustici;
g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni
agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche
in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività
di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle
piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli
animali, nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione
e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera,
ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere
e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo
smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di
rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali
antirumore;
m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il
catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza
della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi
nelle materie di competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi
di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi,
anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione
delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività
relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione
dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in
consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici
e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di
sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per
la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora
e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli
ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti
del patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,
la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori
inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro
utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento
nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di
interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio
1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al
verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani
ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione
di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche
nonchè di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni
indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e
le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti
alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni
con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate
nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese
quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16
del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo
1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2
della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei
geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà
di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi
da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori
di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi
i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario
ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con
firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici
di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione
delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione,
nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata
all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori
generali ed ai programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio
di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, nà di quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.
Art. 3. Esercizio della professione
1. 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9
è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.
2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui
all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio
stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione
a qualsiasi titolo.
3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello
Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività
professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione
non necessitano di iscrizione all'albo.
4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello
Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere
iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione
avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale.
Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i
casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti
alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività
professionali di cui all'articolo 2.
6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di
esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
Art. 4 - Obbligo del segreto professionale
1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale
per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per
ragioni della propria attività.
Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della professione
1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è
posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il quale
la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e
dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza
delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente
ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del
caso.
Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria
e delle amministrazioni pubbliche
1. Gli incarichi relativi all'attività professionale sono
affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
agli iscritti negli albi.
2. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte
nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Art. 7 - Riscossione dei contributi
1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo
13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge,
i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi
ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi
previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati
e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
2. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle
imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al
consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e
dei consigli degli ordini
1. Il consiglio dell'ordine Nazionale ed i consigli degli ordini
provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per
il proprio funzionamento.
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