D.P.R. 30 aprile 1981, n° 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.
I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.
I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione é conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso.
Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

Titolo Il - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 3

Assemblea degli iscritti.
L'assemblea degli iscritti é convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.
Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.
Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente é sostituito dal vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari anzianità - dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.
L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.
Il processo verbale é redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 4

Assemblea per l'approvazione dei conti.
L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo é convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 5

Assemblea per la elezione del consiglio.
Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale votazione di ballottaggio.
La seconda convocazione é fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto e quinto.
Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

Art. 6

Seggio elettorale.
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.
Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.
Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7

Votazione.
Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.
Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.
Non é ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art. 8

Chiusura della votazione.
Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori, determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.
Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.
Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di grazia e giustizia procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

Art. 9

Scrutinio.
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere.
Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede alla proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che, pur senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti.
I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi dell'articolo 19, nono comma, della legge.
Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. l0

Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.
Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
La riunione del consiglio é presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.
Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 1l, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 11

Riunioni del consiglio dell'ordine.
Il consiglio é convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne é fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Il verbale di ogni riunione é redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed é sottoscritto da entrambi.

Art. 12

Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.
Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale - verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.
Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Art. 13

Fusioni di ordini.
La fusione di due o più ordini di province viciniori é disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.
I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.
Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Art. 14

Riunioni e convegni.
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.