TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. l
Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine.
I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre
pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto,
- ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n.
3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare
presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato
il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico
stesso.
Art. 2
Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine.
I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della
libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine
la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale dichiarazione
é conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata
entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza. In caso di mancato
rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il
consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta
giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso.
Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione
a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art.
3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione
all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro
professionale.
Titolo Il - ORDINI DEI DOTTORI
AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Art. 3
Assemblea degli iscritti.
L'assemblea degli iscritti é convocata mediante avviso contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda
convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima
a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.
Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti
sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al
comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale
locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno
tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tal caso la pubblicazione
tiene luogo dell'avviso di cui al comma che precede.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente
ed il segretario del consiglio.
Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente é sostituito dal vice
presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente,
dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso
di pari anzianità - dal più anziano di età.
Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede
alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza
semplice.
L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio
segreto.
Il processo verbale é redatto dal segretario sotto la direzione del presidente
e sottoscritto da entrambi.
Art. 4
Assemblea per l'approvazione dei conti.
L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo
é convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono
essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà
per gli iscritti di prenderne visione.
Art. 5
Assemblea per la elezione del consiglio.
Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato
per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea
degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda
convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale
votazione di ballottaggio.
La seconda convocazione é fissata a non meno di otto giorni dalla data
della prima.
Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente
e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del
precedente articolo 3, comma quarto e quinto.
Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle
operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.
Art. 6
Seggio elettorale.
Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie
fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.
Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni
di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità
di età.
Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario
del seggio.
Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di
assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori
supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal
presidente.
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare
la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.
Art. 7
Votazione.
Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore
indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri
da eleggere.
Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine,
debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima
dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun
elettore al momento della votazione.
Non é ammesso il voto per delega né per corrispondenza.
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono
per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite
il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna
e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.
Art. 8
Chiusura della votazione.
Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse
le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso
a votare gli elettori, determina, in base alle risultanze dell'elenco
degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti
ed accerta la validità dell'assemblea.
Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente
del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia,
in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non
utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.
Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione,
il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del
consiglio dell'ordine il quale - informato il Ministro di grazia e giustizia
procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno
aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle
elezioni precedenti.
Art. 9
Scrutinio.
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara
chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito
da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono
pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede,
il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato
voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei
consiglieri da eleggere.
Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede alla
proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello
dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata
l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che,
pur senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti.
I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi
dell'articolo 19, nono comma, della legge.
Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati
entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia
ed al consiglio dell'Ordine nazionale.
Art. l0
Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche.
Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo
12 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla
proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
La riunione del consiglio é presieduta dal membro più anziano per iscrizione
nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni
di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di
iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.
Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 1l,
secondo, terzo e quarto comma.
Art. 11
Riunioni del consiglio dell'ordine.
Il consiglio é convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno
o quando ne é fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri
e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.
Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei
suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione
più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del
presidente o di chi ne fa le veci.
Il verbale di ogni riunione é redatto dal segretario sotto la direzione
del presidente, ed é sottoscritto da entrambi.
Art. 12
Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione.
Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione
dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale -
verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione
del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea
per l'elezione del consiglio.
Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte,
rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato,
iscritto nell'albo.
Art. 13
Fusioni di ordini.
La fusione di due o più ordini di province viciniori é disposta dal Ministro
di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che
ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.
I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta
giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova
costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti,
nonché gli archivi degli ordini medesimi.
Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato
convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che
si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione
del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali
degli iscritti.
Art. 14
Riunioni e convegni.
Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine
può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.
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