DM 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi
spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria
in materia civile e penale
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 182 del 5/8/2002
Il Ministro della Giustizia Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994; Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, ne' in quelli successivi, così come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo; Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata; Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999; Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%; Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. 2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto. 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente. Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro della giustizia Allegato Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319. Art. 1. Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni. Art. 2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile
e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni: Art. 3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende,
enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti
a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche'
relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla
meta'. Art. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo
conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni: - B. Sul totale dei ricavi lordi: Art. 5. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42. Art. 6. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta
al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa: Art. 7. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale
in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali,
di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari,
di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95. Art. 8. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di
stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato
per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno
cui si riferisce la valutazione: Art. 9. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura,
scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 96,58 a euro 484,95. Art. 10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05. Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie,
impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici,
macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche,
acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali,
progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: Art. 12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza
tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme,
di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori,
di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro
970,42. Art. 13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per
scaglioni sull'importo stimato: Art. 14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali,
sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: Art. 15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione
e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio
e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato
ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione
di danni l'onorario come innanzi determinato e' ulteriormente ridotto
alla metà. Art. 16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42. Art. 17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e
della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni: Art. 18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi,
di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto. Art. 19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilita' dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11. Art. 20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione
del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari,
non cumulabili fra loro: Art. 21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77. Art. 22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione. Art. 23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione. Art. 24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86. Art. 25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su
materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche
o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro
290,77. Art. 26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio
raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti
onorari, non cumulabili fra loro: Art. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro
67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Art. 28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad
oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita
delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili
nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Art. 29. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.
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